Superbonus 110, cambia ancora la cessione del credito
Cambia ancora una volta la cessione del credito per il Superbonus 110: ecco cosa sapere sulla regola attuale in materia di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi, con tanto di piccolo recap utile tra la prima cessione e le successive.
Il Sismabonus e la cessione del credito
Il DL Aiuti ed Energia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio. Ma prima di allora, a che punto eravamo rimasti? L’ultimo provvedimento inerente all’art.121 del DL 34/2020 è il Decreto Energia (17/2022, convertito in legge 34/2022 in vigore dallo scorso 29 aprile), che ha dato il via alla quarta cessione del credito. Il DL Aiuti, poi, interviene ampliando le possibilità offerte dalla quarta cessione fin dalla seconda.
- Prima cessione: il primo contribuente può cedere il credito non solo a una banca o ad un’assicurazione, ma a chiunque, inclusi il produttore in pagamento dei beni, altre imprese della filiera e altri soggetti privati o imprese interessati ad acquistarlo. La cessione in questo caso deve essere totale, almeno per quel che riguarda la rata dell’anno di riferimento. Nel caso del Superbonus si può cedere quindi il 110% della spesa. Per lo sconto in fattura invece, il contribuente e il fornitore possono accordarsi per una percentuale di sconto inferiore (10%, 50%, 80%, FINO al massimo l’intero importo della fattura).
- Seconda e terza cessione: queste si possono fare solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i già menzionati soggetti, anche successiva alla prima. L’impresa o il professionista che acquista un credito da un’altra impresa o da un professionista potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati, che a sua volta potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati. Dopo la prima comunicazione dell’opzione (dal 1° maggio 2022 in poi), non sono possibili cessioni parziali ma solo per intero.
Quali sono le modifiche in vista
Come cambia dunque col DL Aiuti? L’art.29-bis del DL 17/2022 dichiara che, in caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente è consentito esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Il DL Aiuti consente quindi alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, o alla banca capogruppo, sin dal secondo passaggio.
In pratica rispetto all’attuale sistema “1+2+1” cambia solo il fatto che le banche possono sin da subito cedere i crediti ai propri correntisti “professionali”, e cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni. A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Lo sconto in fattura
L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità da parte del contribuente di optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di un importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, che viene anticipato dal fornitore di beni e servizi relativamente agli interventi agevolati. A fronte dello sconto effettuato, il fornitore riceve in cambio un credito d’imposta, di ammontare pari a quella che sarebbe stata la detrazione in capo al contribuente, che può essere oggetto di successiva cessione a terzi. Lo sconto in fattura potrebbe essere anche parziale.