Detrazioni per il Superbonus 110%: le nuove scadenze da conoscere
Nel 2021, alcuni nuovi provvedimenti hanno modificato scadenze, modulistica e requisiti necessari per accedere alle detrazioni fiscali per il Superbonus 110%. Rispetto a maggio 2020, la situazione è nettamente cambiata con le modifiche subite dal Decreto Rilancio soprattutto dal punto di vista delle scadenze. In generale, la tempistica per accedere al beneficio è più breve, fatta eccezione per le proroghe per il superbonus fino al 2023 per IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), condomini e persone fisiche.
Quali lavori rientrano nel Superbonus 110
Il nuovo Decreto Rilancio prevede poche ma importanti modifiche per quanto riguarda i lavori che rientrano nel Superbonus. Ad oggi, tra questi figurano:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (come il cappotto termico) per il quale è necessario utilizzare materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi riportati nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (11 ottobre 2017);
- tutti gli interventi di miglioramento energetico di cui, per quelli con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, vanno rispettati i requisiti di cui al D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni, mentre per gli interventi con data di inizio lavori successiva, devono essere rispettati i requisiti di cui al Decreto 6 agosto 2020 ““Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”;
- i lavori di miglioramento di almeno due classi energetiche o che garantiscano il conseguimento della classe energetica più alta;
- gli interventi di miglioramento sismico solo su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).
Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili soggetti a interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio: per questi è sufficiente l’attestazione che l’edificio sia stato legittimamente edificato.
Fino a quando è possibile fare richiesta?
Con l’apposito modulo, è possibile inviare la richiesta per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello durante il quale si sostengono le spese. Gli IACP, invece, hanno tempo fino al 30 giugno 2023, a patto che almeno il 60% dei lavori sia stato effettuato alla fine del 2022.
Sismabonus 110% e salto di classe: alcuni chiarimenti
Inizialmente, le detrazioni del 110% erano state previste per le spese di riduzione di rischio sismico e riqualificazione energetica sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Con l’approvazione e la pubblicazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dal D.L. n. 59/2021, il beneficio fiscale è stato esteso oltre il 2021. In particolare:
- per gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario, si può arrivare al 31 dicembre 2022, a patto che i lavori siano completati almeno per il 60% entro il 30 giugno 2022;
- per i condomìni, si può arrivare al 31 dicembre 2022 senza requisiti specifici;
- per gli IACP si può arrivare al 30 giugno 2023 senza requisiti specifici e si può arrivare al 31 dicembre 2023 a patto che i lavori siano completati almeno per il 60% entro il 30 giugno 2023;
- per gli altri soggetti resta la scadenza del 30 giugno 2022.
Inoltre, ad oggi è previsto che le spese sostenute nel 2022 vadano sempre in detrazione al 110%, ma da ripartirsi in quattro quote annuali e non cinque, come le spese sostenute negli anni 2020 e 2021; ciò implica un aumento della capienza fiscale necessaria, a meno che non i scelga un’opzione alternativa come lo sconto in fattura o la cessione del credito.