È possibile usufruire dell’Ecobonus al 110% per il cappotto termico?
Secondo il nuovo Decreto Rilancio valido da luglio 2020, anche l’installazione di un cappotto termico rientra tra gli interventi per cui è possibile beneficiare dell’Ecobonus 110%. Infatti, poiché si tratta di un intervento “trainante”, consente di ottenere la stessa detrazione fiscale anche per altri piccoli interventi di efficientamento energetico della struttura, come l’installazione di infissi, della caldaia a condensazione, dell’impianto fotovoltaico, del solare termico, delle colonnine per la ricarica delle automobili elettriche. L’Ecobonus 110% è usufruibile in cinque rate di pari importo annuali per spese documentate e sostenute in un arco di tempo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ecobonus al 110% per il cappotto termico
L’installazione del cappotto termico è il primo tra gli interventi “trainanti” per l’Ecobonus 110%. Secondo il Decreto Rilancio, gli interventi di isolamento termico agevolati sono quelli riguardanti le superfici che interessano l’involucro dell’edificio “con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. La soluzione dell’isolamento a cappotto dell’edificio ne migliora notevolmente l’efficienza energetica, permettendo di riscaldare e rinfrescare più facilmente l’abitazione, riducendo i consumi sia d’estate che d’inverno. L’importo massimo di spesa detraibile per l’installazione del cappotto termico è pari alla cifra di 60.000 euro moltiplicata per il numero di unità immobiliari dell’edificio e la detrazione del 110% verrà applicata per le spese documentate e sostenute da luglio 2020 a dicembre 2021, ma solo se vengono rispettate le condizioni generali di accesso stabilite dalla normativa.
Le condizioni generali di accesso all’Ecobonus 110%
Secondo il comma 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, per poter accedere all’Ecobonus 110% gli interventi effettuati devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile; il raggiungimento di questo obiettivo dovrà, inoltre, essere dimostrato prima e dopo il completamento dei lavori mediante il cosiddetto APE, l’attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato. Ulteriori condizioni di accesso al bonus riguardano gli interventi di isolamento termico come l’installazione del cappotto, per cui i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) riportati nel DM 11/1/2017. Nel caso in cui gli interventi di isolamento termico non raggiungano il 25% della superficie disperdente lorda della struttura, il proprietario può comunque beneficiare dell’ecobonus con aliquota 65%. A poter beneficiare delle detrazioni fiscali con il superbonus 110% sono: persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con fini analoghi, cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento a soci), condomini, organizzazioni di utilità sociale non a scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionale, e delle province autonome.
Isolamento a Cappotto: quali sono le detrazioni
Gli interventi di isolamento a cappotto termico possono beneficiare di detrazioni fiscali con aliquote che vanno dal 50% al 110%, a seconda del tipo di lavori effettuati. È possibile beneficiare della detrazione durante un periodo variabile e compreso tra i cinque e i dieci anni, oppure è possibile accedere allo sconto immediato in fattura o alla cessione del credito. L’ecobonus 110% è valido per interventi di isolamento a cappotto che superino il 25% della superficie lorda dell’edificio; la detrazione fiscale sarà del 65% se gli interventi non raggiungono la percentuale del 25% della superficie lorda; la detrazione al 50% è valida per interventi di ristrutturazione come l’installazione di caldaie senza termovalvole, infissi, o stufe a legna o a pellett.