Il Super Bonus è valido per gli appartamenti singoli in condominio?
Se, in precedenza, la proroga del Superbonus 110% era prevista per i soli interventi sulle parti comuni di un edificio, lasciando fuori tutti gli interventi trainati sul singolo appartamento, ad oggi la proroga è prevista anche per le persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno di uno stesso condominio o dello stesso edificio. Infatti, stando alla prima versione del calendario dei lavori, il singolo condomino, per poter usufruire del superbonus 110% per interventi nel suo appartamento, avrebbe dovuto avviare la pratica senza avere la certezza dell’esecuzione dei lavori trainanti sulle parti comuni, quindi con scadenze non allineate che avrebbero causato svariati tipi di problemi. Per fortuna, tutto è stato risolto con un nuovo calendario dei lavori unico, in cui le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e di fine dei lavori sulle parti comuni del condominio.
Il Super Bonus
Il superbonus 110% ha due obiettivi come base e motore incentivante fondamentale: efficientamento energetico e riqualificazione dei condomini, oggi compresi anche i singoli appartamenti. Nella sua ultima Circolare (la n.24/E/2020), l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato, nei passaggi delle sue spiegazioni interpretative della norma, come proprio i condomini siano i soggetti che più e che meglio possono beneficiare della maxi detrazione fiscale, e come possono trarre vantaggi significativi sia nella loro forma complessiva di edificio, sia come singolo appartamento, in quanto parte dell’immobile nel suo complesso.
Il primo importante requisito per poter usufruire del Superbonus è il seguente: chi vive in condominio, che ne sia il proprietario o un inquilino, può sfruttare il superbonus per tutti gli interventi sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione al 110% ma sempre e solo nell’ambito dei lavori trainanti, intervento indispensabile per poter aprire il 110% anche ad altri lavori minori.
I suddetti interventi trainanti sono:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Chi può usare il superbonus per un singolo appartamento in condominio?
I soggetti che possono usare il superbonus 110% sono i condomìni, ma anche le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Fra gli altri beneficiari previsti dalla legge di Rilancio, rientrano gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi. Inoltre, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica contenuta negli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile.
Questo significa che se si tratta di un condominio composto da un numero fino a otto condòmini proprietari, non scatta l’obbligo di nomina dell’amministratore, né si è vincolati a avere un conto corrente intestato al condominio e di adozione del regolamento di condominio. Per beneficiare quindi della maxi detrazione per i lavori sulle parti comuni, i condomìni che non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In questi casi si può utilizzare invece il codice fiscale del condomino (non dei singoli) che ha portato avanti gli adempimenti necessari per usufruire della detrazione fiscale.
A cosa prestare attenzione
Gli interventi realizzati nei singoli appartamenti all’interno di un condominio possono già accedere, di regola, ai vari regimi di ecobonus in vigore, quelli più tradizionali. Se, però, sono realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, vengono compresi nel nuovo regime fiscale e automaticamente vengono agevolati con la detrazione fiscale al 110%, rimborsata in cinque anni anziché in dieci. Per poter usufruire del superbonus, è necessario che i lavori eseguiti nel singolo appartamento comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, quando non è possibile perché l’appartamento, per esempio, è già classificato A3, il conseguimento della classe energetica più alta.