Superbonus 110, la proroga per le unifamiliari
La proroga del Superbonus per le villette unifamiliari è attualmente operativa, sulla base dell’articolo 14 del nuovo decreto Aiuti, in vigore dal 18 maggio. Secondo l’articolo 14, infatti, è prorogato di tre mesi il termine per arrivare al 30% dei lavori e per poter, quindi, usufruire della detrazione maggiorata fino alla fine dell’anno. Ricordiamo, infatti, che il 30 giugno 2022 era la scadenza fissata per il raggiungimento della percentuale, ma con il decreto Aiuti, arriva la proroga del primo termine al 30 settembre 2022.
Quali sono le ultime novità sul superbonus 110 per le unifamiliari?
Il nuovo testo prevede che, per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.
Il governo aveva già dato parere favorevole ad una risoluzione parlamentare impegnandosi ufficialmente a posticipare di qualche mese (si ipotizza dai due ai sei) la data di scadenza per il raggiungimento della soglia del 30% di intervento realizzato per le villette unifamiliari per poter usufruire della detrazione fino a fine anno.
Le conferme dei lavori
Nel Superbonus 110 rientrano i cosiddetti lavori i lavori trainanti o principali, ovvero:
- gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico;
- i cosiddetti lavori trainati, ossia quelle spese ammesse se effettuate insieme ad uno dei latori trainanti.
Cosa c’è da sapere
Inizialmente, il testo dell’art. 119 del decreto Rilancio prevedeva la possibilità per i proprietari di villette e immobili unifamiliari funzionalmente autonomi di usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, a patto di avere realizzato al 30 giugno almeno il 30 per cento dei lavori complessivamente a progetto. Fin da subito in Parlamento è stata criticata questa formula, anche per il fatto che non sono state mai formalmente chiarite le modalità per attestare il rispetto della quota di lavori prevista per poter prolungare la durata della maxi detrazione, né tantomeno il soggetto che avrebbe dovuto certificare questo risultato.
A questa incertezza si aggiunge poi il rincaro dei materiali, ma soprattutto il caos dovuto al blocco delle operazioni di cessione del credito, scattato a inizio febbraio e parzialmente cancellato a fine mese. Di qui le richieste di procedere con una proroga per le villette, anche in considerazione del fatto che le frodi in materia di Superbonus sono risultate molto marginali rispetto alle altre frodi che hanno visto al primo posto il bonus facciate.
Nel 2022, il Superbonus 110 ha subito innumerevoli modifiche normative, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di cessione del credito o sconto in fattura. Il Decreto Sostegni Ter ha, infatti, stabilito la possibilità di cedere il superbonus fino a un massimo di tre volte, con una prima cessione libera e le altre due possibili solo verso banche, assicurazioni ed enti accreditati. Tuttavia, sembra si sia raggiunto un accordo anche per aumentare fino a quattro volte la cessione del credito, con un’ulteriore cessione dalle banche alle imprese, nel caso in cui la banca sia responsabile in solido per la cessione del credito. Inoltre, la comunicazione dei lavori del 2022 potrebbe essere spostata nuovamente fino al 15 ottobre 2022. Questo secondo un emendamento al decreto bollette, ma valido solo per le imprese.