Il visto di conformità dei bonus edilizi
Una particolarità del sistema bonus edilizi è rappresentata dal visto di conformità, ovvero un documento prodotto da specifici soggetti abilitati (commercialisti e affini, non professionisti tecnici adibiti al rilascio delle asseverazioni) attestante la sussistenza dei presupposti che hanno diritto alla detrazione d’imposta.
Che cos’è il visto di conformità
Il visto di conformità, noto anche come “visto leggero”, è un documento introdotto nel sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, che costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei dall’amministrazione finanziaria. In applicazione ai bonus edilizi, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente all’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Chi rilascia il visto di conformità ha il compito di verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato asseverazioni e attestazioni circa il rispetto dei requisiti energetici e/o antisismici, e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, sempre non inferiore a 500.000 euro, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 32 del 2020.
Le verifiche da effettuare consistono in un semplice controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità.
Chi è legittimato al rilascio del visto
I soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono:
- Dottori commercialisti;
- Esperti contabili;
- Consulenti del lavoro;
- Centri di Assistenza Fiscale (CAF), sia dipendenti sia impresa;
- I soggetti iscritti, alla data 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
È anche recentemente stata ammessa la possibilità che la dichiarazione possa essere predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi e trasmessa per il tramite dell’abitazione della medesima società. Di conseguenza, tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono inclusi anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche se sprovvisti di partita IVA in quanto non esercenti in proprio un’attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la trasmissione sia effettuata dalla menzionata società.
Inoltre, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, selezionando l’opzione “professionisti abilitati” è possibile conoscere i nominativi dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, conoscerne i dati personali, il luogo di svolgimento delle attività in forma associata, ovvero l’utilizzo di società di servizi.
Quando è necessario: cessione e sconto
Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in aggiunta ai tradizionali adempimenti è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus edilizio. Il visto di conformità è ad oggi obbligatorio in tutti i casi che prevedono la cessione o lo sconto, ovvero per gli interventi di:
- Recupero del patrimonio edilizio;
- Efficienza energetica;
- Adozione di misure antisismiche;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per le spese relative a questi interventi, in caso di cessione del credito o sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, mentre i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119- comma 13 -bis.