Il Sismabonus 110 per gli interventi locali
Il D.L. 34/2020 (art. 119 comma 4) introduce il Sismabonus 110% come un’estensione del tradizionale bonus 50% di ristrutturazione edilizia, ampliando la gamma degli interventi strutturali e includendo non solo a quelli finalizzati al miglioramento sismico, ma anche quelli che mirano all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, e per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
Gli interventi di riparazione o locali
Gli interventi di riparazione o locali sono i lavori edilizi eseguiti su una villetta per eliminare le situazioni critiche di lesione e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell’immobile. L’orizzonte di questi interventi può anche rappresentare un presidio antisismico e un miglioramento del comportamento scatolare dell’edificio, propedeutico alla riduzione del rischio sismico. Tali lavori sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- ripristinare, rispetto alla configurazione dell’edificio precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale.
Si tratta, in definitiva, di opere di rinforzo necessarie per recuperare la sicurezza dell’edificio a seguito di dissesti statici di varia origine, manifestatisi con l’insorgenza di quadri fessurativi e/o deformazioni eccessive.
Le regole di base del SuperSismabonus 110
Mentre il Sismabonus tradizionale si basava su interventi di miglioramento o adeguamento sismico (par. 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC18), in cui i rinforzi locali erano giustificati come necessari alle opere ma da soli non sufficienti al raggiungimento dell’obbligatorio salto di una o due classi di rischio sismico, adesso, con il SuperSismabonus 110, l’apertura agli stessi senza obbligo di scatto di classe ha cambiato le carte in tavola. Il Fisco precisa inizialmente che, relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico, il comma 4 dell’art.119 del DL 34/2020 dispone che, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, è elevata al 110 per cento la detrazione prevista dall’art.16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63/2013.
In definitiva, il Superbonus 110% si può sfruttare per interventi di riparazione o locali, ma solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano, appunto, “di riparazione o locali”, come definiti al punto 8.4.1 delle NTC 2018.
Gli interventi ammessi
Gli interventi ammessi sono quelli che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, ma possano risolvere quelle criticità locali la cui importanza negli edifici, in termini di danni a persone e cose, ha portato anche a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento, il tutto nell’ottica di favorire una diffusa prevenzione del rischio sismico, come riportato nella circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Diversi autorevoli pareri, pur rimarcando il “passo indietro” del mancato obbligo di riduzione delle classi di rischio sismico, hanno valutato positivamente l’estensione della super detrazione fiscale per incentivare la diffusione del “livello base” di intervento antisismico.
La stessa Commissione afferma “il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo l’opzione ‘nessun salto di classe’ alle altre due già presenti nella originaria versione del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella ‘riduzione del rischio’ senza traguardi prestazionali obbligatori. Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli interventi di riparazione o locali rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020”.