Superbonus 110%: come funziona per le pertinenze
Nella risposta all’interpello numero 806 del 13 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le pertinenze rientrano nel calcolo dei limiti di spesa ma non concorrono alla determinazione del tetto massimo della detrazione se sono accatastate autonomamente e situate in un edificio separato e diverso da quello principale. I limiti di spesa sono inoltre diversi a seconda del tipo di intervento: per gli interventi condominiali, il tetto massimo dovrà essere calcolato moltiplicando 96.000 euro per il numero degli edifici che compongono il condominio, mentre per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze deve essere considerato un autonomo limite di spesa di 96.000 euro.
Quali pertinenze rientrano nel Sismabonus?
Le pertinenze sono tutte quelle parti aggiuntive alla struttura principale dell’immobile, come ad esempio: cantine, garage, magazzini, autorimesse, tettoie e così via. Queste pertinenze fanno parte della proprietà dell’immobile, tuttavia non sempre è facile stabilire con certezza quando è possibile applicare specifiche agevolazioni fiscali per l’edilizia includendo anche questi immobili, e con quali limiti di spesa agevolabile.
È possibile ottenere le agevolazioni fiscali anche sui lavori effettuati presso le pertinenze di un immobile, tuttavia cambiano i limiti di spesa massima agevolabile se le pertinenze fanno parte dell’immobile principale, o se queste sono distaccate dall’immobile principale. Ma quali parti sono considerate pertinenze rispetto ad un immobile e rientranti nel Sismabonus? Le pertinenze sono quelle parti di edificio che possono essere annesse direttamente alla struttura principale, o che possono cambiare la loro posizione.
In altre parole, le pertinenze sono garage, depositi, tettoie, autorimesse, depositi di diverso tipo o dimensione. Come anticipato, l’agevolazione del Superbonus 110% è applicabile anche per le pertinenze e, secondo le più recenti conferme dell’Agenzia delle Entrate, si devono fare alcune distinzioni tra pertinenze in base a come sono collocate rispetto alla struttura principale.
Come si calcolano le pertinenze?
Il metodo per il calcolo delle unità immobiliari è diverso da quello per i limiti di spesa: i tetti di spesa degli interventi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre, è previsto un limite per gli edifici plurifamiliari con unico proprietario: questi possono accedere al Superbonus se l’edificio è composto al massimo da 4 unità immobiliari e, in questo caso, il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico realizzati su un numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
In conclusione, per la determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze, ma il calcolo delle spese massime va fatto in modo separato tra unità immobiliari e pertinenze. Ciò significa che è possibile svolgere lavori di ristrutturazione agevolabili solamente presso l’edificio principale oppure solamente presso la pertinenza dell’immobile, anche quando distaccata; in questo modo, si può sempre procedere con una singola richiesta, e con limite massimo di 96.000 euro.
A cosa prestare attenzione
Per quanto riguarda i soggetti che possono richiedere l’accesso all’agevolazione del Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate specifica che hanno la possibilità di avere accesso alle detrazioni i soggetti proprietari di un immobile, o dell’edificio su cui vengono effettuati i lavori; tuttavia, sono anche inclusi nel diritto altri soggetti collegati, ovvero:
- Il coniuge del soggetto proprietario;
- Un componente dell’unione civile;
- Parenti fino al terzo grado;
- Affini entro il secondo grado;
- Conviventi di fatto, purché concorrano alla spesa per i lavori, per l’immobile in cui i due soggetti convivono stabilmente.